Mollicone (FdI): "Norma anti-rave applicata anche per occupazioni di edifici, come Spin Lab di Roma"

“Se l’occupazione di un edificio è a danno della proprietà privata o pubblica ed è pericolosa, la norma va applicata. Non verrà applicata invece alle scuole occupate, anzi diamo la solidarietà agli studenti che lo fanno pacificamente. Io le scuole le occupavo per il diritto allo studio ed ero il referente di una giovane Giorgia Meloni“

           

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Roberto Valestra, ha ragione. Ci sono un sacco di edifici abbandonati a loro stessi che, grazie all'impegno di giovani e meno giovani, danno un servizio anche al quartiere dove si trovano. Tutti questi puristi "legalitari" pensano che un Centro Sociale sia solo un posto dove andare a drogarsi e/o a fare del casino. Non sanno che si tengono doposcuola, servizi di baby sitter per chi non può permettersi e una, spazi liberi di espressione, mostre, sale di aggregazione per anziani. Solo così questi spazi riacquistano un senso. È scritto nella Costituzione che è riconosciuta la proprietà privata, ma solo se questa ha uno scopo sociale.


Francesco Olmi A tutti quelli che accusano il decreto anti rave di essere liberticida, ed in particolare al Pd, vorrei sommessamente ricordare che, in tanti anni di governo senza neanche aver vinto un'elezione, questa masnada di politici del cazzo non è stata minimamente capace di legiferare, con riferimento alla sicurezza per così dire "domestica", secondo la quale, com'è noto, chi ad oggi occupa abusivamente un appartamento, nella fisica e temporanea assenza di chi legittimamente lo abita, proprietario o affittuario che sia, non può essere in alcun modo rimosso da questa posizione di abuso, se non dopo lunghe ed atroci sofferenze burocraticolegali da parte del legittimo conduttore.

In altri termini, se in mia assenza temporanea il mio appartamento venisse abusivamente occupato ad esempio da in nucleo familiare più o meno numeroso, possibilmente con qualche componente anziano e magari affetto da una qualche significativa patologia, la legge attuale non mi offrirebbe, nel concreto, alcuna possibilità di procedere ad uno sgombero immediato del mio alloggio, come giustizia vorrebbe.

Ecco allora che dovrei pagarmi un alloggio alternativo, contestualmente dovrei mettere in piedi un contenzioso legale comunque lungo, ovviamente oneroso ed a mio carico, e non ultimo dovrei assistere, impotente, alla quasi certa devastazione cui sarebbe sottoposta la mia proprietà, e tutte le mie cose in essa presenti.

È questa la giustizia auspicata dal Pd che, come già detto, non si è mai minimamente occupato di queste problematiche.

Tanto, lor signori chi rappresentano ? ? ?

La gente onesta ? ? ?

Certamente no, bensì tutta la delinquenza ed i componenti della stessa, loro amici e complici ! ! !


Invasione di terreni o edifici).

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici
o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della
multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto
e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da
persona palesemente armata.

Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori e' aumentata.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'
se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'
cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.




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